mercoledì 16 marzo 2016

Nelle scuole pubbliche da diverso tempo vige l'insegnate di sostegno, un valido supporto per l'allievo che presenta difficoltà d'apprendimento e per la classe stessa. Nonostante l'indiscussa utilità di tale servizio, in determinati casi i genitori del ragazzo o del bambino disabile possono decidere di rinunciare al sostegno.
Per quel che concerne la normativa va detto che l'insegnate di sostegno è un dirittto per gli alunni e non un dovere, quindi qualora insorgano delle motivazioni valide di incompatibilità o negatività del servizio connesso alle esigenze dell'allievo, la famiglia o chi ne fa le veci, potrà rinunciare all'insegnante di sostegno.
Gli alunni cui viene destinato il sostegno avranno assegnate una certa quantità di ore settimanali, in base alle esigenze di classe, della zona e delle difficoltà oggettive dell'allievo, sebbene il sostegno nasca come supporto per la classe, nel tempo è divenuto erroneamente, un supporto mirato diretto solo ed esclusivamente all'allievo con handicap o ritardo cognitivo o d'apprendimento. Per questo motivo , in taluni casi, ove sia necessaria un integrazione più proficua dell'allievo all'interno della classe ed una maggior responsabilizzazione degli insegnanti di ruolo nei confronti dell'allievo, potrà essere utile e proficuo rinunciare al sostegno, come previsto dalla legge.
Nei casi di incompatibilità tra allievo ed insegnante, si comunicherà una rinuncia facendo ricorso al TAR, ma mantenendo il diritto al sostegno, in questo caso verrà nominato un nuovo insegnante. Anche nel caso in cui le ore di sostegno sia insufficienti si dovrà ricorrere ad un ricorso tramite TAR.
Nel caso di rinuncia, il Dirigente Scolastico, previa autorizzazione dell'Ufficio Scolastico Regionale, avvalendosi della graduatoria d'istituto, provvederà, a breve, a nominare un nuovo insegnante.

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Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 45/01 ha stabilito che, qualora un docente di sostegno abbia competenze non confacenti ai bisogni formativi dell’alunno assegnatogli, deve essere sollevato dall’incarico.
La sentenza in questione riguarda il caso di un docente di scuola secondaria di II grado nominato dall’Ambito Territoriale Provinciale competente (ex Provveditorato agli studi) presso un liceo classico lombardo. Dalla sentenza, sebbene relativa ad uno specifico caso di scuola secondaria di secondo grado, si ricava, considerati anche i richiami normativi dei giudici, un principio di carattere generale:
Il sostegno da offrire all’alunno, pur avendo come finalità l'inserimento globale nell'istituzione scolastica, deve rispondere alle particolari necessità dell'allievo e, qualora ciò non avvenga, non può essere sottoposto alla stretta osservanza della normativa secondaria cioè al sistema delle nomine secondo ordine di graduatoria, rendendolo quindi un vuoto ottemperamento alla norma.

Ricostruiamo brevemente i fatti.

I genitori di un’alunna disabile impugnano la nomina conferita dall’ATP ad un insegnante di Educazione Fisica specializzato per le attività di sostegno, in quanto lo stesso non riesce a far esternare alla figlia, frequentante la prima classe di un liceo classico, le sue conoscenze di latino e greco, soprattutto, tramite produzione scritta; conoscenze per le quali sono richieste competenze specifiche che il docente in questione, considerato il percorso formativo, non può certamente possedere.
Dopo l’annullamento della nomina, decretata dal TAR Lombardia, il MIUR  si appella sostenendo che l’obbligo dell’Amministrazione, secondo la normativa vigente, non si estenderebbe alla scelta di un assistente la cui preparazione coincida con quella specialistica dell’alunna e con la materia di insegnamento impartita, essendo richiesto soltanto che l’insegnante di sostegno soddisfi i requisiti formali di cui al DPR n.970/1975 e che sia individuato sulla base dell’ordine dell’apposita graduatoria.
Il CdS, come suddetto, respinge l’istanza in quanto la stretta osservanza del sistema delle nomine secondo ordine di graduatoria, nel caso specifico, non permette di raggiungere lo scopo della norma primaria: la piena integrazione che passa proprio dal soddisfacimento dei bisogni dell’allieva.
I Giudici argomentano la loro decisione rifacendosi alla normativa scolastica: la legge n. 521/77 e le circolari MIUR n. 1/1988 e n. 226/1988

Cosa prevedono tali normative?

La legge n. 517/77 – articolo 2 – stabilisce che:
Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Si deve, dunque, garantire un’integrazione specialistica e forme particolari di sostegno,come ribadito dai giudici.

La circolare MIUR del 4/1/1988 n.1 prevede un raccordo tra le scuole dell’infanzia, primaria e media, affinché il passaggio da un segmento d’istruzione all’altro venga facilitato tramite lo scambio d’informazioni tra la scuola che ha seguito l’allievo e quella che lo seguirà, in modo da favorirne l’integrazione e il successo formativo.
Il richiamo di tale circolare, che non riguarda nello specifico la scuola secondaria di II grado, è stato effettuato dai giudici probabilmente per affermare il principio generale che la scuola d’arrivo, collaborando con quella precedentemente frequentata dall’alunno, deve fare il possibile per favorire il processo di inserimento, inclusione e soddisfacimento dei bisogni del disabile.

La circolare MIUR del 22/9/1988 n.226, invece, riguarda specificatamente la situazione dell’alunna in questione, in quanto affronta la tematica del passaggio degli allievi disabili dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado.

La circolare, emanata in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n.  215/87, prevede che i dirigenti delle scuole medie, nel trasmettere le pre-iscrizioni ai competenti istituti di istruzione secondaria superiore, debbono comunicare la presenza di alunni disabili, indicando la peculiarità dei bisogni di ciascuno in relazione alla tipologia dell’handicap, quindi l’individuazione dell’area di prevalente interesse per l’alunno tra quelle umanistica, scientifica e tecnologica.
È chiaro, pertanto, che se l’allieva necessita un supporto in ambito umanistico, principalmente nelle discipline di latino e greco, non le può essere assegnato, solo per rispettare l’ordine di graduatoria, un docente che non ha competenze al riguardo.
In quest’ultimo caso,  infatti, si verrebbe a svuotare la ratio della norma primaria: la  legge  30 marzo 1971, n.118, come emendata dalla Corte Costituzionale con sentenza n.215 del 3-8 giugno 1987, recepita con la sopra citata circolare MIUR n. 226/88, che prescrive un obbligo per lo Stato di assicurare, attraverso misure di integrazione e di sostegno, la frequenza anche degli istituti superiori.

Per  le ragioni sopra esposte, il CdS ha respinto l’istanza del MIUR confermando l’annullamento della nomina al docente in questione.

La Sentenza, come affermato all’inizio, stabilisce un principio di carattere generale:  sebbene si debbano rispettare le norme che disciplinano l’attribuzione degli incarichi, secondo un ordine di graduatoria, ciò non può far venire meno il dovere dello Stato di assicurare le forme di sostegno rispondenti alla natura dell’handicap e dei bisogni formativi dell’alunno.
Tale principio, considerati i riferimenti normativi richiamati, sembra essere estensibile a tutti gli ordini e gradi di scuola.

E’ doveroso evidenziare che il caso in oggetto riguarda un docente incaricato dall’ATP, quindi supplente; nel caso di docenti di ruolo, invece, le scuole potrebbero prendere delle precauzioni a monte, per evitare che si verifichino casi come quello appena descritto.

E’  ipotizzabile che in fase di costituzione degli organici si faccia attenzione alla natura dell’handicap e ai bisogni formativi degli allievi iscritti a scuola, in modo da richiedere docenti che abbiano competenze tali da soddisfare i bisogni degli allievi. La richiesta dell’organico di sostegno, per le scuole secondarie di secondo grado, avverrà in base alle aree almeno sino all’anno scolastico 2016/17, questo perché la legge n. 128/2013 ha previsto l’unificazione delle aree di sostegno, per le GaE e la prima fascia delle graduatorie di istituto, dall’aggiornamento del 2017 (ricordiamo che il decreto Milleproroghe 2016 ha rinviato l’aggiornamento delle GaE all’anno scolastico 2018/19), mentre per le graduatorie d’Istituto di II fascia a partire già dall’aggiornamento del 2014).

La stessa attenzione si deve prestare in fase di  assegnazione dei docenti di sostegno alle classi e agli alunni (ricordiamo al riguardo che, per le scuole secondarie di II grado,  la mobilità dei docenti di sostegno avviene già senza distinzione di aree, come previsto dalla CM n. 34 dell’1 aprile 2014), in modo da attribuire a ciascun disabile il docente che meglio può facilitare il suo percorso di integrazione e apprendimento.


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