Nelle scuole
pubbliche da
diverso tempo vige l'insegnate
di sostegno, un
valido supporto per l'allievo che presenta difficoltà
d'apprendimento e per la classe stessa. Nonostante l'indiscussa
utilità di tale servizio, in determinati casi i genitori del ragazzo
o del bambino
disabile possono
decidere di rinunciare
al sostegno.
Per quel che
concerne la normativa va detto che l'insegnate
di sostegno è un
dirittto
per gli alunni e non un dovere, quindi qualora insorgano delle
motivazioni valide di incompatibilità o negatività del servizio
connesso alle esigenze
dell'allievo, la
famiglia o chi ne fa le veci, potrà rinunciare
all'insegnante di sostegno.
Gli alunni
cui viene destinato il sostegno
avranno assegnate una certa quantità di ore settimanali, in base
alle esigenze di classe, della zona e delle difficoltà oggettive
dell'allievo, sebbene il sostegno
nasca come supporto
per la classe,
nel tempo è divenuto erroneamente, un supporto mirato diretto solo
ed esclusivamente all'allievo con handicap
o ritardo cognitivo
o d'apprendimento. Per questo motivo , in taluni casi, ove sia
necessaria un integrazione più proficua dell'allievo all'interno
della classe ed una maggior responsabilizzazione degli insegnanti
di ruolo nei
confronti dell'allievo,
potrà essere utile e proficuo rinunciare al sostegno, come previsto
dalla legge.
Nei casi di
incompatibilità tra allievo ed insegnante, si comunicherà una
rinuncia
facendo
ricorso al TAR,
ma mantenendo il diritto al sostegno, in questo caso verrà nominato
un nuovo insegnante. Anche nel caso in cui le ore di sostegno sia
insufficienti si dovrà ricorrere ad un ricorso
tramite TAR.
Nel caso di
rinuncia, il Dirigente Scolastico, previa autorizzazione
dell'Ufficio Scolastico Regionale, avvalendosi della
graduatoria d'istituto, provvederà, a breve, a nominare un
nuovo insegnante.
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Il Consiglio di
Stato con la sentenza n. 45/01 ha stabilito che, qualora un docente
di sostegno abbia competenze non confacenti ai bisogni formativi
dell’alunno assegnatogli, deve essere sollevato dall’incarico.
La sentenza in
questione riguarda il caso di un docente di scuola secondaria di II
grado nominato dall’Ambito Territoriale Provinciale competente (ex
Provveditorato agli studi) presso un liceo classico lombardo.
Dalla sentenza, sebbene relativa ad
uno specifico caso di scuola secondaria di secondo grado, si ricava,
considerati anche i richiami normativi dei giudici, un principio di
carattere generale:
Il
sostegno da offrire all’alunno, pur avendo come finalità
l'inserimento globale nell'istituzione scolastica, deve rispondere
alle particolari necessità dell'allievo e, qualora ciò non avvenga,
non può essere sottoposto alla stretta osservanza della normativa
secondaria cioè al sistema delle nomine secondo ordine di
graduatoria, rendendolo quindi un vuoto ottemperamento alla norma.
Ricostruiamo
brevemente i fatti.
I genitori di
un’alunna disabile impugnano la nomina conferita dall’ATP ad un
insegnante di Educazione Fisica specializzato per le attività di
sostegno, in quanto lo stesso non riesce a far esternare alla figlia,
frequentante la prima classe di un liceo classico, le sue conoscenze
di latino e greco, soprattutto, tramite produzione scritta;
conoscenze per le quali sono richieste competenze specifiche che il
docente in questione, considerato il percorso formativo, non può
certamente possedere.
Dopo
l’annullamento della nomina, decretata dal TAR Lombardia, il MIUR
si appella sostenendo che l’obbligo dell’Amministrazione, secondo
la normativa vigente,
non
si estenderebbe alla scelta di un assistente la cui preparazione
coincida con quella specialistica dell’alunna e con la materia di
insegnamento impartita, essendo richiesto soltanto che l’insegnante
di sostegno soddisfi i requisiti formali di cui al DPR n.970/1975 e
che sia individuato sulla base dell’ordine dell’apposita
graduatoria.
Il CdS, come
suddetto, respinge l’istanza in quanto la stretta osservanza del
sistema delle nomine secondo ordine di graduatoria, nel caso
specifico, non permette di raggiungere lo scopo della norma primaria:
la piena integrazione che passa proprio dal soddisfacimento dei
bisogni dell’allieva.
I Giudici
argomentano la loro decisione rifacendosi alla normativa scolastica:
la legge n. 521/77 e le circolari MIUR n. 1/1988 e n. 226/1988
Cosa prevedono
tali normative?
La legge n. 517/77
– articolo 2 – stabilisce che:
Devono
inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica,
il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno
secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali
preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e
sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico
distrettuale.
Si deve, dunque,
garantire un’integrazione
specialistica e
forme particolari
di sostegno,come
ribadito dai giudici.
La circolare MIUR
del 4/1/1988 n.1 prevede un raccordo tra le scuole dell’infanzia,
primaria e media, affinché il passaggio da un segmento d’istruzione
all’altro venga facilitato tramite lo scambio d’informazioni tra
la scuola che ha seguito l’allievo e quella che lo seguirà, in
modo da favorirne l’integrazione e il successo formativo.
Il richiamo di
tale circolare, che non riguarda nello specifico la scuola secondaria
di II grado, è stato effettuato dai giudici probabilmente per
affermare il principio generale che la scuola d’arrivo,
collaborando con quella precedentemente frequentata dall’alunno,
deve fare il possibile per favorire il processo di inserimento,
inclusione e soddisfacimento dei bisogni del disabile.
La circolare MIUR
del 22/9/1988 n.226, invece, riguarda specificatamente la situazione
dell’alunna in questione, in quanto affronta la tematica del
passaggio degli allievi disabili dalla scuola secondaria di primo
grado a quella di secondo grado.
La circolare,
emanata in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n.
215/87, prevede che i dirigenti delle scuole medie, nel trasmettere
le pre-iscrizioni ai competenti istituti di istruzione secondaria
superiore, debbono comunicare la presenza di alunni disabili,
indicando la peculiarità dei bisogni di ciascuno in relazione alla
tipologia dell’handicap, quindi l’individuazione dell’area di
prevalente interesse per l’alunno tra quelle umanistica,
scientifica e tecnologica.
È chiaro,
pertanto, che se l’allieva necessita un supporto in ambito
umanistico, principalmente nelle discipline di latino e greco, non le
può essere assegnato, solo per rispettare l’ordine di graduatoria,
un docente che non ha competenze al riguardo.
In quest’ultimo
caso, infatti, si verrebbe a svuotare la ratio della norma
primaria: la legge 30 marzo 1971, n.118, come emendata
dalla Corte Costituzionale con sentenza n.215 del 3-8 giugno 1987,
recepita con la sopra citata circolare MIUR n. 226/88, che
prescrive
un obbligo per lo Stato di assicurare, attraverso misure di
integrazione e di sostegno, la frequenza anche degli istituti
superiori.
Per le
ragioni sopra esposte, il CdS ha respinto l’istanza del MIUR
confermando l’annullamento della nomina al docente in questione.
La Sentenza, come
affermato all’inizio, stabilisce un principio di carattere
generale: sebbene si debbano rispettare le norme che
disciplinano l’attribuzione degli incarichi, secondo un ordine di
graduatoria, ciò non può far venire meno il dovere dello Stato di
assicurare le forme di sostegno rispondenti alla natura dell’handicap
e dei bisogni formativi dell’alunno.
Tale principio,
considerati i riferimenti normativi richiamati, sembra essere
estensibile a tutti gli ordini e gradi di scuola.
E’ doveroso
evidenziare che il caso in oggetto riguarda un docente incaricato
dall’ATP, quindi supplente; nel caso di docenti di ruolo, invece,
le scuole potrebbero prendere delle precauzioni a monte, per evitare
che si verifichino casi come quello appena descritto.
E’
ipotizzabile che in fase di costituzione degli organici si faccia
attenzione alla natura dell’handicap e ai bisogni formativi degli
allievi iscritti a scuola, in modo da richiedere docenti che abbiano
competenze tali da soddisfare i bisogni degli allievi. La richiesta
dell’organico di sostegno, per le scuole secondarie di secondo
grado, avverrà in base alle aree almeno sino all’anno scolastico
2016/17, questo perché la legge n. 128/2013 ha previsto
l’unificazione delle aree di sostegno, per le GaE e la prima fascia
delle graduatorie di istituto, dall’aggiornamento del 2017
(ricordiamo che il decreto Milleproroghe 2016 ha rinviato
l’aggiornamento delle GaE all’anno scolastico 2018/19), mentre
per le graduatorie d’Istituto di II fascia a partire già
dall’aggiornamento del 2014).
La stessa
attenzione si deve prestare in fase di assegnazione dei docenti
di sostegno alle classi e agli alunni (ricordiamo al riguardo che,
per le scuole secondarie di II grado, la mobilità dei docenti
di sostegno avviene già senza distinzione di aree, come previsto
dalla CM n. 34 dell’1 aprile 2014), in modo da attribuire a ciascun
disabile il docente che meglio può facilitare il suo percorso di
integrazione e apprendimento.
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