Sussiste molta confusione sui diversi operatori della scuola che spesso intervengono nella cura dei bisogni dei nostri figli o alunni con disabilità, in questo articolo cercheremo di capire meglio la differentra tra l'assistente ad personam e l'assistente igienico personale, poichè molto spesso vengono confuse e associate tra loro.
L'assistenza all'autonomia e alla comunicazione è fornita da assistente ad personam (stesso significato con entrambi le denominazioni),
il quale fornisce assistenza specialistica e collabora con l'attività
dell'insegnante di sostegno per raggiungere gli obiettivi educativi e
didattici. L'assistente all'autonomia e alla cominicazione non è altro un operatore - educatore che facilita la
comunicazione dello studente disabile con le persone che interagiscono
con lui, stimola lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni
dell'autonomia di base e sociale, media tra l'allievo
con disabilità ed il gruppo classe per potenziare le relazioni tra
pari, lo supporta nella partecipazione alle attività scolastiche,
partecipa alla programmazione didattico-educativa e gestisce le
relazioni con gli operatori psico-socio-sanitari, in vista di progetti
di intervento.
La figura nasce dall'art. 42 del DPR 616/1977 - Assistenza ai minorati psico-fisici e dall' art. 13 della Legge n. 104/1992 - Obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Tradizionalmente ne sono stati destinatari gli studenti con disabilità di comunicazione; col tempo, però, la corretta lettura delle norme ha consentito la diffusione dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione anche in presenza di altre tipologie di significativa disabilità .
La figura nasce dall'art. 42 del DPR 616/1977 - Assistenza ai minorati psico-fisici e dall' art. 13 della Legge n. 104/1992 - Obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Tradizionalmente ne sono stati destinatari gli studenti con disabilità di comunicazione; col tempo, però, la corretta lettura delle norme ha consentito la diffusione dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione anche in presenza di altre tipologie di significativa disabilità .
A questa figura professionale competono compiti specifici che lo
differenziano dall'insegnante di sostegno, con cui deve però cooperare
in sinergia, secondo gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato.
Le sue funzioni devono essere anche distinte da quelle dell'assistente di base,
igienico-personale, affidate invece ai collaboratori scolastici o personale aderente alle cooperative di zona.
In particolar modo l'Assistente Igienico personale risulta una figura quantomai controversa, che
dovrebbe assistere il bambino disabile all’interno della struttura
scolastica. Il problema è rappresentato dal fatto che, spesso,
l’attribuzione di tale figura assistenziale desta parecchia confusione.
Spetta al dirigente scolastico o all’Ente locale (che per la scuola
dell’infanzia è il Comune di residenza del bambino) la nomina di detta
figura? In Sicilia, la vecchia Legge Regionale, ha reso ancora più complicata la
ricerca delle responsabilità in quanto, di fatto, non si obbliga il
Dirigente scolastico a livello “coercitivo” ma semplicemente lo si
“invita” a garantire il servizio. Dall’altro lato, i Comuni di
residenza, che devono fare spesso i conti con le proprie casse,
riconoscono in questo mancato allineamento dei Dirigenti scolastici, una
sorta di “scudo” dietro cui proteggersi di anno in anno, con il rimando
di responsabilità agli Enti locali a causa della mancanza di idoneo
personale formato all’interno della scuola.
In Sicilia la
questione è ancora più complicata. Infatti ,qui, in forza dell’autonomia
regionale , è stata emanata laL. 5/11/2004 n. 15 che, all’art 22,
stabilisce che l’assistenza igienica è a carico dei Comuni per la scuola
di base e delle province per la scuola superiore, senza eccezione
alcuna.La cosa è stata talmente innovativa che è stata emanata la
Circolare n. 3 del 27 Marzo 2005 nella quale si ribadisce questa
singolare innovativa soluzione; però alla fine si precisa ( in ciò
attenuando il rigore della propria legge regionale) che i Dirigenti
scolastici , prima din chiedere agli Enti locali, l’assegnazione di
personale ad hoc, debbono fornire una dichiarazione agli stessi circa la
presenza di collaboratori “ formati e disponibili”.Il termine “
disponibili” è, come sempre , ancora equivoco, non chiarendo se trattasi
di una disponibilità oggettiva, dovuta alla presenza di tale personale
nella scuola o soggettiva, nel senso della volontà o meno del personale
di svolgere tali mansioni.
Per questo motivo anche in Sicilia
si è stipulata un’Intesa , il23 Giugno 2005, fra Regione siciliana,
ANCI ed UPI regionali, Sindacati , nonché il Forum del Terzo Settore ed
il Coordinamento delle associazioni regionali di persone con disabilità e
loro familiari.
Nell’intesa si ribadisce il
carattere suppletivo di ricorso agli Enti locali poiché si riconosce
preliminarmente l’applicazione del CCNL del 2003,che pone a carico dei
collaboratori scolastici e delle collaboratrici l’obbligo di svolgere
l’assistenza scolastica con l’obbligo di frequentarwe un apposito corso
di aggiornamento di circa 40 ore, previo incarico del dirigente
scolastico che deve assegnare un contributo economico di circa 1000 euro
annui. Dopo aver constatata l’ indisponibilità del personale
ausiliario della scuola ( indisponibilità non soggettiva – voglio o non
voglio – ma oggettiva – mancanza di personale aggiornato ), allora ci si
può rivolgere ai Comuni per chiedere l’assegnazione di personale per
l’assistenza igienica. Anzi si prevede la possibilità di stipula di
convenzioni fra scuole ed Enti locali che provvedono a dare alle scuole
un assegno ad personam di circa 750 euro.
Oggi però, i corsi dovrebbero essere
stati ormai svolti e comunque, un Dirigente scolastico saputo all’atto
dell’iscrizione ( Gennaio o Febbraio) che un alunno con disabilità
necessita di assistenza igienica, deve immediatamente porre in essere le
procedure con l’Uff scolastico provinciale e Regionale per l’avvio di
un corso di aggiornamento al quale debba partecipare un collaboratore ed
una collaboratrice scolastica ( per il rispetto del genere degli
alunni).deve quindi dare incarico ai due prescelti, sulla base di
un’assemblea sindacale, di svolgere tale attività al termine del corso,
col corrispettivo diritto al compenso che, dopo la sequenza sindacale
del 2008 è divenuto pensionabile.
Qualora i collaboratori prescelti si
rifiutino di svolgere il corso o nessun collaboratore accetti
l’incarico, a mio avviso, il Dirigente , che ha l’obbligo del risultato
di qualità di funzionamento della scuola, deve riformulare l’ordine di
servizio con diffida , pena il deferimento per sanzione disciplinare.
Ove i collaboratori designati propongono ricorso al tribunale del
lavoro, a mio avviso, il Tribunale, sulla base del CCNL, non potrebbe
far altro che constatare la violazione del CCNL da parte loro e
conseguentemente convalidare il provvedimento disciplinare”.
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