La Nota del 5 luglio 2011 della Regione Lombardia afferma che in
allegato alla diagnosi devono essere forniti i punteggi ottenuti ai
diversi test somministrati.
Inoltre, come riferimento di prassi diagnostica, indica di rifarsi
alla Consensus Conference 2007, che suggerisce di accettare come “norma”
un quoziente intellettivo parziale di 85 punti o più (- 1 deviazione
standard), al di sotto del quale si ritiene prevalente la diagnosi di
ritardo mentale.
Tuttavia il criterio clinico per la diagnosi di Ritardo mentale
colloca il confine inferiore della fascia di normalità a circa 70
punti ( – 2 deviazioni standard). E’ così possibile che - se il clinico
non si attiene strettamente alla Nota Regionale del5 luglio 2011 - si
riscontrino due “tipologie” di diagnosi, con riferimento a differenti
assetti intellettivi.
Nel caso di utilizzo del riferimento a -2 deviazioni standard, il
ricorso alle misure compensative e dispensative appare una risposta
soltanto parziale alle difficoltà di apprendimento scolastico
dell’alunno diagnosticato.
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