DM 5669 Art. 6 comma 6. - Solo in casi
di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in
comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato
diagnostico, l’alunno o lo studente possono – su richiesta delle
famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere
esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un
percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i
candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico
differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con
l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi
unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove
differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al
rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.
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