La L. 170 e il DM 12.07.2011 non riportano indicazioni in merito, se
ne deduce che la relazione diagnostica consegnata alla scuola non ha una
scadenza temporale.
Si segnala il fatto che situazioni diagnosticate nei primi anni della
scuola primaria siano maggiormente soggette ad evoluzione – sia
naturale che a seguito di riabilitazione ed abilitazione – e a distanza
di anni una puntualizzazione funzionale possa essere utile a fornire
informazioni per calibrare gli interventi.
In queste situazioni – in base alle verifiche operate attraverso gli
aggiornamenti dei PDP - sarebbe opportuno concordare una rivalutazione
funzionale.
Nella Nota Assessorato Sanità Lombardia 21 novembre 2012 in applicazione della L.170/2010 - Prot. H1 2012.0033445, si precisa che la
diagnosi ha validità per tutto il periodo del percorso scolastico, mentre:
La valutazione funzionale e le
indicazioni d'intervento (B2, B3, C, D, E ed F) sono da aggiornare, da
parte dell'operatore referente:
- Al termine dell'anno scolastico
- Al termine della scuola primaria
- Al termine della scuola secondaria di primo grado
- Al termine degli studi
Novità dall’ Accordo tra Governo, Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano su “Indicazioni per la diagnosi e
la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)”
25.07.2012 Quando i contenuti dell’accordo entreranno in vigore, i profili funzionali contenuti nelle relazioni
diagnostiche dovranno essere aggiornati secondo quanto prevede l’art.3
comma 3: “Il profilo di funzionamento è di
norma aggiornato: – al passaggio da un ciclo scolastico all’altro e
comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente; – ogni
qualvolta sia necessario modificare l’applicazione degli strumenti
didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla
famiglia o su iniziativa della famiglia.”
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