sabato 6 settembre 2014

Tutti gli alunni in situazione di handicap (anche grave) hanno diritto a frequentare le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado (scuola materna, elementare, media e superiore) Ex art. 12 Legge 104/92. Si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo esigibile: la scuola non può rifiutare l’iscrizione e se lo fa commette un illecito penale. Il diritto all’integrazione è garantito anche per l’asilo nido e l’università (art. 12 Legge 104/92)... ecco alcuni nozioni provenienti da Anffas onlus e LEDHA:
ISCRIZIONE: cosa fare
Prima di procedere all’iscrizione i genitori devono recarsi presso la propria ASL di residenza e richiedere:
- L’attestazione di alunno in situazione di handicap redatta da uno specialista (art. 2 DPR 24/2/94). Questo documento può anche essere compilato da un medico privato convenzionato.
- La diagnosi funzionale: si tratta di un documento fondamentale per attivare il processo di integrazione, diversamente dalla certificazione medica, non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit ma pone anche in evidenza le potenzialità dell’alunno. (art. 3 DPR 24/2/94).
Prima di effettuare l’iscrizione è utile prendere contatti con i Capi d’Istituto delle scuole del proprio bacino di utenza per verificare se ci sono tutti i presupposti per un adeguato inserimento (consultare P.O.F. - Piano dell’Offerta Formativa). All’atto dell’iscrizione i genitori debbono: presentare oltre alla documentazione prevista per tutti gli alunni, anche i documenti sopra menzionati e segnalare particolari necessità (es. trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l’autonomia)
IMPORTANTE: le iscrizioni degli alunni individuati in situazione di handicap non possono essere rifiutate anche nel caso in cui vi sia un numero di iscrizioni superiore alla capacità ricettiva della scuola (art. 3 Legge 104/92; C.M. 364/1986).
Lo stesso vale per le scuole PARITARIE, rifiutare l'iscrizione ad un alunno disabile è vietato. Qualunque sia la tipologia di disabilità: fisica, intellettiva, relazionale, sensoriale. Anche i dirigenti scolastici delle scuole paritarie che lo fanno agiscono in contrasto con la legislazione vigente e corrono un grosso rischio: la perdita per la loro scuola dello status di "paritaria". Le scuole private paritarie, infatti, per il solo fatto di aver deciso di fruire della legge sulla parità, devono garantire il diritto allo studio, sono responsabili dell'eliminazione delle barriere architettoniche e dell'uso di personale ausiliario per l'assistenza igienica e l'igiene personale degli alunni disabili. E' la legge 62/2000 a regolare il quadro: le paritarie hanno gli stessi obblighi delle scuole statali. E l'Ufficio scolastico regionale, secondo un decreto ministeriale firmato dal ministro Gelmini nell'ottobre 2008, può revocare lo status di paritarie a quelle scuole che non siano in regola con anche uno solo dei requisiti previsti dalla legge.
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