La CM 291/92 pone
delle limitazioni per gli "alunni della scuola dell'obbligo" ed in
particolare del "primo ciclo della scuola elementare".
L'art. 5 comma
4 prevede: “riguardo al primo ciclo della
scuola elementare si ritiene opportuno raccomandare che gli spostamenti
avvengano nell'ambito delle rispettive province, mentre per il secondo ciclo
l'ambito territoriale può essere allargato all'intera regione. Ovviamente, tale
criterio territoriale assume carattere generale e orientativo, essendo connesso
con la volontà di evitare lunghi viaggi e con l'opportunità di far conoscere
approfonditamente il proprio territorio. Infatti, non si esclude la possibilità
di uno "sconfinamento" in altra provincia o regione, allorché la
località di partenza sia confinante o, comunque prossima ad altra provincia o
ad altra regione. In tale ottica, sono consentiti, limitatamente al secondo
ciclo e, comunque, in via del tutto eccezionale, gite di un solo giorno, senza
pernottamento, in territorio estero, purché la meta prescelta sia, per
l'appunto, confinante; riguardo alla
scuola media, gli spostamenti possono avvenire sull'intero territorio nazionale.
Sono inoltre consentite brevi gite di un solo giorno, senza pernottamento, in
territorio estero, in occasione di viaggi che abbiano per meta zone di confine.
Limitatamente alle terze classi, gli uffici scolastici provinciali potranno
eccezionalmente autorizzare, osservando con particolare rigore le dovute
cautele, viaggi in Europa per la visita ad importanti organismi internazionali
come quelli menzionati al precedente punto 5.3, ovvero viaggi connessi con
manifestazioni culturali di risonanza internazionale o programmati in
conseguenza dell'adesione ad iniziative internazionali. Le scuole associate
all'UNESCO potranno, sempre limitatamente alle terze classi, compiere parimenti
viaggi in Europa, in connessione con le attività proprie di tale organismo”.
Fonte: http://www.edscuola.it/
0 commenti:
Posta un commento