Le agenzie prevedono normalmente le
gratuità per i docenti accompagnatori secondo i rapporti della CM
291/92 . Peraltro proprio a proposito delle gratuità la stessa circolare prevede:
"9.4 - Si precisa che qualsiasi
condizione di favore disposta dalle agenzie di viaggio e contenuta nel
contratto (ad es. posto gratuito) deve essere destinata agli alunni (riduzioni
della relativa quota di partecipazione o, meglio, messa a disposizione del
posto a favore dei più bisognosi) ovvero deve comportare una economia nel
bilancio dell'istituto, attraverso un risparmio nella liquidazione del
trattamento di missione e l'esclusione di un nuovo incarico di accompagnatore,
in aggiunta a quelli già conferiti in sede di programmazione".
Infatti al comma 8 si precisa che "L'incarico di accompagnatore costituisce
modalità di particolare prestazione di servizio" E con riferimento agli alunni: "La progettazione di ogni spostamento,
specialmente se organizzato per l'estero, deve essere sempre preceduta da
un'attenta analisi delle risorse disponibili (compresi gli eventuali contributi
di enti vari) e dei costi preventivabili. Essa pertanto può essere realizzata
solo quando l'istituzione scolastica sia fornita di fondi sufficienti, tenuto
conto che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di
compartecipazione di rilevante entità, o comunque, di entità tale da
determinare situazioni discriminatorie che
vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi
d'istruzione”.
INOLTRE SI RICORDA - L’ art. 4 comma sempre della CM 291/92 prevede
che: “Nessun viaggio può essere
effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli
alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la
presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione
i viaggi la cui programmazione contempli
la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività
teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività
sportive agonistiche”. Tuttavia la CM 623/96
precisa: “L'intera gestione delle visite
guidate e dei viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive in Italia e
all'estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità
degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche (...)”. Questo
significa che i Regolamenti dei singoli istituti possono darsi autonoma
disciplina sull'argomenti in questione.
Fonte: http://www.edscuola.it/
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