Le indicazioni ministeriali, diramate con la nota 1855 del 18 giugno 2008 del Direttore Generale per gli Ordinamenti, ribadiscono giustamente tre cose:
- la decisione per la frequenza ai corsi dell'alunno è del Consiglio di Classe, sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio docente;
- la decisione sulla presenza del docente di sostegno e del numero di ore per cui questa è necessaria appartiene al Consiglio di Classe (non vi sono quindi limiti né minimi né massimi al di fuori di quelli che decide di darsi il consiglio di classe);
- il docente di sostegno viene retribuito secondo le norme contrattuali, vale a dire i 50 euro l'ora previsti per i corsi di recupero, come tutti gli altri docenti che vi partecipano.
Il tutto naturalmente si scontra
con la già citata limitatezza delle risorse, che vanno sempre tenute in
considerazione, ma ciò che emerge è l'affidamento nelle mani della
gestione collegiale e autonoma della scuola delle scelte di gestione più
opportune ed equilibrate in merito all'argomento.
Anche Mario G. Dutto, direttore generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero ribadisce la normativa:
«In relazione al quesito posto, si fa presente che il Consiglio di Classe può prevedere anche per l'alunno con disabilità, con PEI di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 104 del 5-2-1992, la frequenza di un corso di recupero, in sede di valutazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno in relazione agli obiettivi previsti dal PEI.
Il medesimo Consiglio di Classe può deliberare che al corso sia presente anche il docente di sostegno per le ore ritenute necessarie al fine di sostenere il disabile per il superamento delle difficoltà riscontrate. Il docente di sostegno viene retribuito secondo le norme contrattuali vigenti, nell'ambito dei finanziamenti assegnati alle scuole per i corsi di recupero.
Va ribadito che le decisioni sia per la frequenza ai corsi di recupero dell'alunno disabile che per la partecipazione a tali corsi del docente di sostegno devono essere espressione di delibera dell'intero Consiglio di Classe, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti».
«In relazione al quesito posto, si fa presente che il Consiglio di Classe può prevedere anche per l'alunno con disabilità, con PEI di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 104 del 5-2-1992, la frequenza di un corso di recupero, in sede di valutazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno in relazione agli obiettivi previsti dal PEI.
Il medesimo Consiglio di Classe può deliberare che al corso sia presente anche il docente di sostegno per le ore ritenute necessarie al fine di sostenere il disabile per il superamento delle difficoltà riscontrate. Il docente di sostegno viene retribuito secondo le norme contrattuali vigenti, nell'ambito dei finanziamenti assegnati alle scuole per i corsi di recupero.
Va ribadito che le decisioni sia per la frequenza ai corsi di recupero dell'alunno disabile che per la partecipazione a tali corsi del docente di sostegno devono essere espressione di delibera dell'intero Consiglio di Classe, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti».
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