• BLOG DIDATTICO DI SOSTEGNO

    Si dice di solito "nero sul bianco" per marchiare negativamente qualcuno, io invece provo a cancellare questa macchia nera cercando di trasmettere non solo risorse ma anche valori umani. Se siete perplessi non preuccupatevi è un buon segno, in quanto la perplessità è l'inizio della conoscenza...

sabato 20 ottobre 2012

Si segnalano a volte diagnosi poco chiare, vaghe, ambigue… Esempio: difficoltà anziché disturbi di apprendimento, manca il riferimento alla specificità del disturbo, livello intellettivo limite equiparato
ai DSA, codice F81.9 e altri.
Per poter accedere alle tutele previste dalla L. 170 deve essere dichiarata in modo esplicito la presenza di almeno uno dei 4 DSA indicati nella Legge (art.1): dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia. Può inoltre essere indicato, in generale, un Disturbo Specifico di Apprendimento (con questa esatta formulazione), o uno dei codici ICD10 corrispondente, che sono:  F81.0 (dislessia), F81.1 (disgrafia e/o disortografia), F81.2 (discalculia), F81.2 (Disturbi misti delle capacità scolastiche: indica la presenza di due, o tre, dei precedenti). Da notare che il codice F81.9 è riferito ad un disturbo non specifico, e quindi non è DSA.
Che differenza c'è tra Certificazione, Diagnosi, Relazione?

I tre termini vengo usati con significati diversi, secondo i luoghi, le prassi e i contesti. In molti casi si parla di Certificazione in riferimento alla L.104 (con il sostegno), di Diagnosi per il DSA, mentre la Relazione contiene la descrizione delle difficoltà e delle potenzialità di un alunno ma senza diagnosi di DSA. 
È una distinzione che non è per nulla codificata ed è necessario, in ogni caso, esaminare attentamente il contenuto. Da notare che per attivare le tutele previste dalla L. 170 serve una dichiarazione di un'autorità sanitaria che ha il valore di una certificazione (nel senso che "certifica" la sussistenza di un DSA) indipendentemente da come venga chiamata.
20/10/2008 - 20/10/2012 
Auguri al blog BIANCO SUL NERO per i tuoi 4 anni di risorse didattiche!!!

20 ottobre 2012... è una ricorrenza per me molto importante... il ricordo di una notte lunga insonne ma piena di speranze... così precisamente 4 anni fa nasce il mio progetto di vita il blog BIANCO SUL NERO... chi l'avrebbe mai detto... 


Ora posso dire che ci sono riuscito nel mio piccolo a fare qualcosa di buono per gli altri... l'anno dopo nel 2009 il progetto cresce, nasce il profilo e il gruppo su facebook... che ormai rappresentano una grande community che conta più di 2.500 persone tra insegnanti, specialisti, associazioni, genitori e tanta gente comune... gente che possiede un grande ♥ e sensibilità per chi ha più bisogno.

Il mio augurio è quello di continuare verso questa strada... che Dio mi guidi verso la direzione giusta! 


venerdì 19 ottobre 2012

Le diagnosi hanno una scadenza? Si possono accettare diagnosi rilasciate diversi anni prima e mai aggiornate?
Attualmente la normativa non dice nulla sull'eventuale scadenza delle diagnosi che conservano pertanto la loro validità formale almeno per tutto il periodo degli studi. È possibile che l'argomento verrà affrontato nel decreto applicativo previsto dall'art. 7 della L. 170. 
Poiché le informazioni menzionate nella diagnosi sono però importanti per definire gli interventi didattici, in caso di diagnosi rilasciate da molto tempo la scuola può chiedere alla famiglia, nell'interesse dell'alunno, di aggiornare i documenti clinici redatti molto tempo prima.

Secondo la nuova normativa (legge 170/2010 e le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento) la diagnosi di DSA deve essere condotta in modo multiprofessionale e tale multidisciplinarietà deve risultare chiaramente dalla certificazione. Qualora rilasciata da uno specialista singolo dovrà essere validata dal SSN (Sistena Sanitario Nazionale) con modalità da definire a livello regionale (vedi MIURDSA prot. N. 1822)..."

In particolare... ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 170/2010, afferma che l’individuazione di alunni e studenti con DSA avviene mediante specifica diagnosi rilasciata dalle strutture specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale. L’articolo citato dispone, inoltre, che le Regioni, nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio Sanitario Nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o da strutture accreditate.
Pertanto, il dettato della Legge innova quanto previsto dalla nota ministeriale prot. n. 26/A 4° del 5 gennaio 2005, ove era indicata la possibilità di avvalersi direttamente, per il rilascio della diagnosi, di specialisti o di strutture accreditate (vedi
Prot. MIURAOODGOS 3573 del 26 maggio 2011).
 

Quindi un qualunque ente sanitario (pubblico o privato) può produrre una certificazione di DSA... in caso di specialista singolo (e quindi non appartenente ad una equipe esamnatrice) la diagnosi sarà valida se validata dal SSN.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge 170/2010, l’individuazione di alunni e studenti con DSA avviene mediante specifica diagnosi rilasciata dalle strutture specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale. L’articolo citato dispone, inoltre, che le Regioni, nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio Sanitario Nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o da strutture accreditate.
Pertanto, il dettato della Legge innova quanto previsto dalla nota ministeriale prot. n. 26/A 4° del 5 gennaio 2005, ove era indicata la possibilità di avvalersi direttamente, per il rilascio della diagnosi, di specialisti o di strutture accreditate.
Risulta tuttavia opportuno precisare, anche a seguito delle numerose segnalazioni provenienti dal territorio, che le disposizioni in parola hanno effetto solo a partire dall’entrata in vigore della stessa Legge, ossia dal 2 novembre 2010. Gli alunni e gli studenti, con diagnosi di DSA redatta anteriormente all’entrata in vigore della Legge, potranno quindi regolarmente usufruire degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previsti, sia nella normale attività didattica sia nell’ambito dei prossimi Esami di Stato (vedi Prot. MIURAOODGOS 3573 del 26 maggio 2011).

mercoledì 10 ottobre 2012


Negli ultimi tempi stiamo assistendo ad un "bum" di diagnosi di DSA tra gli studenti di ogni ordine e grado scolastico. Purtroppo la diffusione dei DSA senza una affrofondita conoscenza di questi distrurbi, genera errori di valutazione, facendo si che si classifichino come “disturbi” condizioni ascrivibili invece ad altre condizioni o a normali difficoltà.
Spesso non c'è chiarezza da diagnosi clinica (o relazione clinica) e diagnosi funzionale, ecc... Quindi è necessario che gli insegnanti sappiano:  
  • identificare un possibile disturbo discriminandolo dalla difficoltà; 
  • effettuare un corretto invio alla valutazione diagnostica specialistica;
  • leggere la diagnosi per trarne tutte le informazioni e le indicazioni operative necessarie, utili ad impostare correttamente il Piano Didattico Personalizzato.
In soccorso specialmente dell'ultimo punto vi consiglio la lettura di queste slide... esse forniscono informazioni e guidano passo passo, in modo abbastanza completo, la lettura di una diagnosi di DSA.

Clicca qui per scaricare le slide in formato . pdf, oppure vedi nella sezione DOCUMENTI a destra del blog. 

domenica 7 ottobre 2012

Ecco a voi i Software gratuiti per gli alunni con disabilità, risultato del Progetto azione 6-Nuove Tecnologie e Disabilità nel Ministero della Pubblica Istruzione...

L’azione 6 è consistito nella selezione e nel finanziamento di progetti di ricerca innovativi a sostegno, per mezzo delle tecnologie, delle attività connesse alla didattica speciale.

Ecco gli obiettivi generali dei progetti di ricerca:
  • individuare soluzioni efficaci e, possibilmente, immediatamente utilizzabili in relazione ai problemi, sollevati dall'uso delle tecnologie assistive in alcune specifiche attività scolastiche, che risultino ancora insoluti o non adeguatamente considerati.
  • elaborare strategie innovative per migliorare, per mezzo delle tecnologie, il coinvolgimento degli alunni disabili nelle attività scolastiche.
Penso che tutti gli insegnanti, i genitori e gli operatori della disabilità a scuola devono essere consapevoli della normativa vigente... spesso non la si conosce e la loro ricerca è impossibilitata dall'enorme vastità di informazioni sul web.

Ecco la principale normativa scolastica sull'integrazione dei bambini e ragazzi diversamente abili:

sabato 6 ottobre 2012

Capita a volte che i nostri alunni hanno la necessità di assumere farmaci, anche durante la giornata scolastica. Come comportarsi? Può un insegnante somministrare un farmaco a scuola? Qual è la procedura da seguire?

La normativa dice che quando si verifica la situazione in cui alunni debbano assumere in orario scolastico dei farmaci, a seguito di terapie prescritte o per lievi malori occasionali, i genitori debbono inoltrare istanza al Dirigente Scolastico, accompagnata da una prescrizione del medico curante, così some stabilito da Nota Ministero Istruzione 25 novembre 2005, n. 231, "Linee-Guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico".

Ma chi deve somministrare i farmaci?

Secondo l'articolo 4 delle Linee guida, il dirigente scolastico, dopo aver ricevuto formale richiesta scritta dalla famiglia, la certificazione e la prescrizione dell'Ausl, può individuare personale docente o non docente, che sia spontaneamente disponibile e abbia effettuato i corsi di formazione presso le Ausl per la sicurezza della salute nelle scuole. In mancanza di disponibilità del personale scolastico e se non spontaneamente richiesta dai famigliari, il dirigente dovrà rivolgersi a istituzioni pubbliche locali (Ausl e Comune) o a enti e associazioni non lucrative del privato sociale. Ina mancanza di disponibilità, deve sottoporre il problema al Comune. Nel caso in cui il Comune non abbia personale preparato dovrà rivolgersi all'Ausl che è tenuta a garantire l'assistenza sanitaria a scuola, come hanno affermato alcune sentenze dei tribunali.

mercoledì 3 ottobre 2012

La Sindrome di Asperger è collocata, come l'autismo, tra i Disturbi Pervasivi delle Sviluppo, e si discute tuttora se essa debba considerarsi una forma mite di autismo, o se costituisca un disturbo a sè stante.
Così come per l'autismo, la scienza ne ha ormai accertata l'origine genetica su base neurologica, e ciò esclude, speriamo in modo chiaro e definitivo, qualsiasi ipotesi di natura psicogena.

Le terapie riconosciute come efficaci, anche se purtroppo ancora non risolutive, sono quelle cognitivo-comportamentali e, dove necessario, farmacologiche.
Come l'autismo, anche la AS non ha un unico aspetto, ma si presenta con una gamma di abilità e comportamenti che, al di là di poche fondamentali caratteristiche, differenziano un individuo dall'altro, rendendo a volte difficile la diagnosi.

Tale complessità spesso rende difficile l'integrazione e il lavoro a scuola... spesso si procede per tentativi ed errori. In aiuto agli insegnanti ma anche ai genitori... sul web ho trovato una interessante guida con suggerimenti per la programmazione educativa a scuola...

martedì 2 ottobre 2012

La permanenza nella Scuola dell'Infanzia oltre il limite di età è eccezionale e comunque va sostenuto da un progetto ben preciso concordata tra Servizi scolastici e Servizi sanitari, conseguente al Profilo Dinamico Funzionale.
In particolare la Legge n. 53/03 ed il Decreto n. 59/04 stabiliscono che, solo in via eccezionale e fortemente motivata, il Consiglio di classe o interclasse può decidere di far permanere nelle stessa classe un alunno.
Occorre discutere il caso in GLH operativo con la presenza di tutti i docenti, i genitori e gli operatori sociosanitari di territorio. La motivazione sta nel fatto di non creare un divario di età fra il bambino con disabilità ed i compagni, per i principi dell'integrazione...
Nel caso di rinvio dell'obbligo scolastico, la famiglia prenderà contatti con il Dirigente Scolastico e consegnerà il certificato attestante il progetto di permanenza rilasciato dalla ASL (specialista di riferimento), nei tempi previsti dal calendario della Scuola statale.

Nell’ultimo anno di frequenza del bambino il collegio deve valutare entro il 15 gennaio.

Vedi anche: MODELLO DEL "PROGETTO PERMANENZA" PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
Ecco a voi, una delle tante guide utilissime per gli insegnanti... riguarda i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)... 

L'IC Torri 1, in collaborazione con l'IC Torri 2, presenta un'essenziale guida dal titolo "CON-PENSARE I DSA" curata dal dott. Filippo Barbera, insegnante e figura responsabile dello sportello DSA per alunni, docenti e genitori, con la volontà di dare slancio alla formazione e alla preparazione professionale dei propri docenti. 
La presentazione del prof. Cesare Cornoldi dell'Università di Padova sottolinea l'efficacia dell'iniziativa. 
Per scaricare la guida clicca qui...

lunedì 1 ottobre 2012

Il Decreto Presidente Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, all'art. 5 comma 2 dice che:
"Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L'istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

In ogni caso, nelle situazioni di sovraffollamento rispetto al tetto massimo di 20 alunni per classe, le famiglie potrebbero ricorrere in Tribunale con provvedimento di urgenza, per ottenere la riduzione del numero di alunni per motivi di sicurezza prevista dalle norme sulla sicurezza nell'edilizia scolastica, se i metri quadrati dell'aula, rapportati al numero degli alunni, non vengono rispettati.
Spesso capita che l'insegnante di sostegno, per una scelta didattica e educativa, decida di portar fuori dalla classe in alcuni momenti o per alcune ore i propri alunni...

Cosa dice la normativa al riguardo? E' possibile? In quali casi?

Per quanto riguarda la situazione descritta si può fare riferimento principalmente alla Circolare ministeriale 15 giugno 1988, n. 153, che ribadisce "l'illegittimità dell'uscita dalla classe degli alunni con handicap, salvo i casi in cui un periodo di attività individuato fuori della classe, sia espressamente previsto dalla stesura del piano educativo individualizzato e concordato tra docente specializzato e docenti curricolari".

Post più popolari