• BLOG DIDATTICO DI SOSTEGNO

    Si dice di solito "nero sul bianco" per marchiare negativamente qualcuno, io invece provo a cancellare questa macchia nera cercando di trasmettere non solo risorse ma anche valori umani. Se siete perplessi non preuccupatevi è un buon segno, in quanto la perplessità è l'inizio della conoscenza...

domenica 15 febbraio 2015

Sono ancora frequenti i casi in cui gli alunni BES per i quali esistono le leggi ben precise che prevedono specifiche tutele, ma alla fine non sempre sono messe in pratica dalla scuola. 

Cosa fare quando si reputa che il proprio figlio non venga seguito in modo appropriato? a chi rivolgersi quando non viene rispettato il PDP?
  • Prima cosa è necessario informarsi se nell’istituto esista o meno la figura del Referente BES e/o DSA. In caso affermativo, è importante prendere contatti con tale docente, che, tra le sue funzioni, assolve anche quella di raccordo tra insegnanti e famiglie BES/DSA della scuola e potrebbe favorire l’avvio di un percorso formativo chiaro e condiviso. 
  • Secondo: il dirigente scolastico va messo al corrente suoi dubbi e chiedere se è stato attuato il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusività) e cosa viene predisposto nel POF per gli studenti BES. 
  •  Infine, la richiesta di visione del Piano Didattico Personalizzato va presentata in segreteria, chiedendo che sia protocollata, in modo che ci sia una scadenza definita per la restituzione del medesimo.
  • Sulla questione del voto di comportamento, i chiarimenti vanno richiesti al coordinatore, poiché si tratta di valutazione di stretta pertinenza del Consiglio di Classe.

sabato 7 febbraio 2015

Ci sono casi estremi in cui gli insegnanti si ritrovano facilmente fuori pista... le difficoltà posso essere diverse,  dovute alle normative contrastanti e non totalmente complete di descrizione anche per i casi particolari.

Come sappiamo in questo grande calderone rappresentato dai BES troviamo diverse sotto categorie:
- gli alunni disabili con diagnosi clinica e funzionale (con legge 104/92);
- gi alunni con DSA con certificazione;
- gli alunni con svantaggio senza certificazione ed individuati dai team docenti.

Innanzittutto non bisogna far confusione tra diagnosi e certificazione (vedi qui http://biancosulnero.blogspot.it/2012/10/normativa-dsa-differenza-tra.html). Inoltre capitano casi davvero così particolari che difficilmente l'insegnante è sicuro di procedere in modo giusto e corretto, andiamo ad analizzare le variabili e quale documento di programmazione deve esser progettato:
  • Gli alunni con disabilità e quindi con legge 104/92 hanno diritto, se richiesto, all'insegnante di sostegno e ad un possibile educatore o assistente. Per loro è destinato la progettazione del PEI.
  • Per gli alunni con DSA, (senza L. 104 e senza diagnosi funzionale) ma con certificazione comprovante le difficoltà di apprendimento, non hanno diritto all'ins. di sostegno e per loro è destinato la compilazione del PDP in riferimento alla legge 170 che li tutela.
  • Gli alunni con svantaggio, senza diagnosi e certificazione - senza L. 104: alunni con bisogni educativi individuati dai varii team docenti che predispongono PDP per aiutarli nei processi formativi e integrativi scolastici. Essi non possono usufruire di insegnanti di sostegno o l'educatore... ma soltanto degli strumenti compensativi e di modalità educative e valutative definite nel PDP...
  • Alunni con DSA in COMORBILITA' con altre sindromi o difficoltà: se è presente la diagnosi funzionale e clinica e quindi la legge 104 hanno diritto all'insegnante di sostegno e/o educatore con la progettazione di un PEI.
  • Alunni con Diagnosi funzionale/clinica e legge 104 in cui NON risulta la richiesta dell'insegnante di sostegno ma bensì quella dell'educatore: caso particolare ma la normativa fa dedurre che nonostante c'è un rifiuto o scelta di non usufruire dell'insegnante di sostegno, il team docenti deve considerarlo un alunno con disabilità e stilare loro un PEI. Infatti l'art. 5 del DPR di cui sotto, prevede la stesura del PEI nel caso di certificazione con la legge 104/92. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap".
 

lunedì 2 febbraio 2015

USR Piemonte - Al termine del primo anno di utilizzo e sperimentazione del modello di PDP per gli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES), proposto da codesto Ufficio Scolastico Regionale, si invia in allegato alla presente nota la nuova versione del modello, revisionata parzialmente alla luce delle indicazioni emerse durante la fase di confronto e verifica sull’efficacia dello strumento e sulle pratiche educative e didattiche concretamente attivate dai docenti, nell’a.s. 2013-14.

Tuttavia, in considerazione della complessità intrinseca del modello ICF e, soprattutto, della carenza di esperienze di applicazione nella scuola, nell’anno scolastico in corso sarà avviato un percorso di accompagnamento sotto forma di ricerca-formazione, coordinato dall’USR per il Piemonte.
Le scuole della Regione Piemonte ed i Consigli di classe che decideranno di provare ad utilizzare la Tabella D.2 e a progettare interventi didattici secondo il modello ICF, potranno segnalare la propria disponibilità a partecipare alla ricerca-formazione durante una giornata seminariale iniziale, che avrà luogo a Torino nel mese di novembre. Data e luogo saranno comunicati con successiva nota di Codesto Ufficio.

Allegato: 
(Da ORIZZONTESCUOLA) Il 10 febbraio è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) tra la Regione Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale, portando così a compimento il percorso indicato dalla Legge 10 ottobre 2010, n. 170 e dalla Legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 16, sull’individuazione precoce da parte della scuola e sulle modalità di collaborazione tra scuola e servizi territoriali, secondo le indicazioni del Decreto del MIUR del 17 aprile 2013 che trasmette le linee guida per la stipula dei Protocolli regionali. 
Il Protocollo si pone l’obiettivo di mettere in condizione la scuola dell’infanzia e la scuola primaria di individuare gli alunni che presentano significative difficoltà nella lettura, scrittura e calcolo e/o un ritardo nella maturazione delle competenze percettive e grafiche e di mettere in atto percorsi didattici mirati al recupero ed al potenziamento, sempre con il coinvolgimento diretto dei genitori nella fase osservativa e nella condivisione delle azioni didattiche. 

Per facilitare l’azione della scuola sono stati predisposti gli strumenti di lavoro di seguito indicati: 
  • schemi di osservazione e di intervento‐ sia per il terzo anno della scuola dell’infanzia, sia per il primo anno della scuola primaria‐ costruiti da un gruppo di docenti esperti delle scuole statali e paritarie del Veneto durante due Seminari di lavoro svoltisi a Montegrotto ai quali va riconosciuto un qualificato e determinate apporto nella elaborazione delle schede (allegati A4,A5,A6 e A7); 
  • sono stati aggiunti anche gli schemi di osservazione e di intervento per le classi successive, allegato A8 (osservazioni sistematiche di rilevazione precoce e attività di recupero classe 2/3 primaria) e allegato A9 (osservazioni sistematiche di rilevazione precoce e attività di recupero classe 4/5 primaria) 
  • modelli di comunicazione tra la scuola ed i Servizi Territoriali (A1 e A2); 
  • le Linee Guida Regionali predisposte dal Comitato Tecnico Scientifico per il monitoraggio e la verifica dell’applicazione della L.R. 16/2010 (A3). 
Il Comitato ha anche curato la revisione di tutti gli allegati e garantito il coordinamento tra le istituzioni interessate. 
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha predisposto un piano straordinario di formazione per i docenti di scuola dell’infanzia e primaria finalizzato alla conoscenza del Protocollo e degli strumenti di osservazione e di intervento che terminerà entro il mese di dicembre 2014. 
Il piano formativo si avvale della collaborazione dei 43 Centri Territoriali per l’Inclusione operanti nel Veneto e vedrà il coinvolgimento di circa 2000 docenti delle scuole statali e paritarie nella frequenza dei corsi di formazione organizzati con modalità laboratoriali. 

Scarica il Quaderno Operativo

lunedì 26 gennaio 2015

http://facilitiamo.blogspot.it/

Con il passare del tempo molti insegnanti popolano il vasto regno del web! Così man mano si sta creando una rete di risorse online davvero interessanti, molti insegnanti segnalano le loro risorse nei loro spazi online. E' il caso del blog "Facilitiamo" del prof. Vito Villani che grazie al suo lavoro cerca di facilitare alcuni argomenti con sussidi come schemi, mappe o riproduzioni audio degli argomenti.

Il blog tratta diversi argomenti ed è strutturato per avere sezioni speciali:
Buona navigazione! 

sabato 24 gennaio 2015

(Art. di Salvatore Nocera) L'art. 16, comma 1 della legge quadro dispone che la valutazione degli alunni in situazione di handicap debba avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato. L'espressione <> permette di chiarire che l'oggetto di valutazione non è il Piano Educativo Individualizzato che è la sintesi prospettica dei tre progetti coordinati - didattico, riabilitativo e di socializzazione. Il PEI è però la base della valutazione del progetto didattico personalizzato, cioè il progetto didattico è supportato dagli altri due e a essi correlato.
La norma inoltre precisa che deve essere evidenziato se per talune discipline sono stati adottati <>. Ad esempio per alunni con ritardo mentale lieve gli aspetti concettuali sono stati semplificati con la descrizione di un circuito, oppure può essere ritenuta sufficiente la capacità dell'alunno di montare e smontare un apparato, ecc.
La norma dispone ancora che occorre indicare quali attività integrative o di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti parziali di alcune discipline. Può ad esempio avvenire che un alunno con minorazione motoria o visiva abbia potuto sostituire il disegno con lo studio teorico, o che un alunno audioleso abbia ottenuto di poter sostituire la musica con la storia della musica. Così pure per un alunno con ritardo mentale lieve potrebbe essere stata sostituita l'elaborazione del tema tradizionale con una <> o con la compilazione di un questionario da completare, ad esempio con le desinenze (se si tratta di una lingua) o con delle cifre o dei valori (nel caso di matematica).
Se dopo queste considerazioni il consiglio di classe, in qualunque grado di scuola ci si trovi, ritenga che l'apprendimento sia globalmente riconducibile agli apprendimenti ritenuti idonei per una valutazione positiva con riguardo ai programmi ministeriali, promuove l'alunno alla classe successiva, come avviene per tutti gli alunni. Questo criterio è stato espressamente formulato in tutte le ordinanze ministeriali sugli scrutini e da ultimo nell'O.M. n.128/99 all'art. 4 commi 1 e 3, rispettivamente per gli alunni con minorazione fisica e o sensoriale e per quelli con minorazione intellettiva. Anzi per questi ultimi il comma il comma 2 sottolinea l'importanza della valutazione formativa. Tale normativa è stata ribadita dall'O.M. n. 126/2000.

Inoltre:  gli apprendimenti dei contenuti dei piani educativi <> vanno valutati con i voti, come per i compagni; i voti però sono riferiti al contenuto del PEI e non dei programmi ministeriali. Di ciò deve essere dato atto con una breve nota in calce alla pagella. Non deve invece farsi alcuna annotazione sui <> esposti nell'albo della scuola. Ciò è logica conseguenza anche della 675/96 sulle tutela dei dati personali, giacché la pubblicazione dei tabelloni costituisce un mezzo di diffusione che, riguardando nel caso di specie un dato <> (in situazione di handicap), non può essere divulgato. Nessun rischio può derivare dall'assenza di annotazioni nei tabelloni circa il diverso valore da attribuire a tale valutazione, poiché gli atti pubblici che fanno fede sono i verbali dei Consigli di classe, di cui le pagelle e gli altri documenti sono semplici documenti derivati. Si precisa come la valutazione è effettuata da tutti gli insegnanti. Ciò mostra come sia fallace la prassi che affida al solo insegnante di sostegno la valutazione dell'alunno che viene poi formalmente fatta propria dagli insegnanti curricolari. Vedi anche Art. 15 ( O.M.90/2001) 
Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni con disabilità. Per assistenza di base si intende l'ausilio materiale agli alunni con disabilità all’interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Sono comprese anche le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità. Ma non è solo questione di “accompagnarlo in bagno”. In una scuola inclusiva l’assistenza di base è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e attività interconnessa con quella educativa e didattica. Se coinvolto in questo modo, il collaboratore scolastico partecipa al progetto educativo e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire l’integrazione scolastica (C.M. 3390/2001).

domenica 11 gennaio 2015

L' antologia propone generi e temi con un'alternanza didatticamente efficace. Ogni volume propone 8 unità omogenee quanto a struttura, che facilitano il lavoro dell'insegnante grazie al fatto che contengono tutti gli strumenti didattici utili per capire a fondo i brani proposti nell'unità stessa.
L'accoglienza: i volumi si aprono ciascuno con una sezione (20 pp. circa) dedicata all'abilità della lettura
In ogni unità:
- una doppia pagina in apertura, dedicata alle abilità ascolto e parlato
- nella parte iniziale un "pacchetto" didattico di strumenti (Strumenti per leggere) utili per affrontare i brani dell'unità: a partire da testi modello (testo al microscopio), si spiegano in modo chiaro e schematico i generi, le tipologie testuali, i diversi elementi di narratologia; segue un laboratorio in cui il ragazzo mette in pratica gli strumenti appena appresi
- una ricca scelta di brani antologici, organizzati per blocchi tematici (sottounità) e articolati su tre livelli di difficoltà (testi gialli di livello facile, testi rossi di livello medio e testi blu per lettori più esperti). Seguono esercizi calibrati al corrispondente grado di difficoltà. Molti brani sono accompagnati da consigli per la lettura (Abilità lettura) e dalla rubrica Ali per leggere
- alla fine di ogni sottounità, un laboratorio di abilità che ha come obiettivo specifico il lessico, oppure la comprensione, oppure la scrittura.
Sono presenti anche numerose schede cinema che collegano testi antologizzati a film scelti tra quelli più vicini ai gusti dei ragazzi.

SCARICA GRATUITAMENTE I QUADERNI:


lunedì 5 gennaio 2015

Sotto la denominazione “scuola privata” si includono tre tipologie di scuola diversa da quella pubblica:

a) Scuola “privata”: gli alunni che frequentano questo tipo di scuole alla fine di ogni anno scolastico devono sostenere un esame di idoneità presso una scuola pubblica per essere ammessi all’anno scolastico successivo.
b) Scuola “privata paritaria”: sono scuole di gestione privata, ma equiparate a quelle pubbliche.
c) Scuola “privata paritaria e parificata”: sono solo quelle scuole primarie (ex elementari) che stipulano una convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale relativa all’O.M. 215/92 e al D.M. n° 84/08, sui quali si basa l’impegno della Direzione Scolastica Regionale a fornire un contributo per il pagamento dei docenti ( questo significa che le famiglie devono "contribuire non interamente" al pagamento dell'insegnante di sostegno).

Le scuole “paritarie” che hanno deciso di fruire della legge sulla parità (sia parificate che non parificate) sono obbligate ad accettare l’iscrizione degli alunni con disabilità, pena la perdita della parità ottenuta e devono garantire:
• diritto allo studio: la domanda d’iscrizione, anche di un alunno con disabilità, deve essere accolta;
• eliminazione delle barriere architettoniche;
• personale ausiliario (ex bidelli) adeguato per l’assistenza igienica e l’igiene personale degli alunni con disabilità;
• gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione che debbono essere assegnati dai Comuni per le scuole dell’infanzia e del Primo Ciclo e dalle Province per le scuole del Secondo Ciclo sulla base delle leggi regionali sul diritto allo studio;
• il Trasporto è garantito, su richiesta della scuola, dagli enti locali come previsto dalle leggi regionali per il diritto allo studio;
• costi: i genitori sono tenuti a pagare la retta “normale” prevista per tutti gli altri alunni. Nessun costo aggiuntivo dovrebbe essere richiesto per i servizi dovuti per legge a favore dei disabili;
• anche nella formazione delle classi le scuole paritarie sono tenute ad uniformarsi alla normativa della scuola pubblica.

• L’insegnante per le attività di sostegno. In relazione a questo occorre distinguere: 

- Scuola dell’infanzia: viene erogato un piccolo contributo3 omnicomprensivo annuale per alunno con disabilità a richiesta della scuola all’ufficio competente del USP o della Direzione Scolastica Regionale (D.M. 21/05/07 art. 8 e DDG per lo studente n° 59/07 art. 4).

- Scuola Primaria: tali scuole si differenziano in scuole “paritarie” e scuole “paritarie parificate”.
Le scuole “paritarie parificate”, come già detto, ottengono un contributo per il pagamento dei docenti, compreso quello per le attività di sostegno, purché vi sia la documentazione (certificazione e Diagnosi Funzionale) relativa agli alunni con disabilità ivi iscritti.
Sempre dopo domanda documentata, le scuole “paritarie” non parificate godono invece solo del contributo omnicomprensivo del D.M. del 21/05/07 art. 8 e del DDG per lo studente n° 59/07 art. 5.
Scuole secondarie di I e II grado: possono chiedere il contributo di cui all’art. 8 del D.M. del 21/05/07 e all’art. 5 del DDG per lo studente n° 59/07.

N.B. Per tutti gli ordini di scuola: se si tratta di scuole cattoliche, risulta che molte diocesi hanno costituito un fondo per l’integrazione scolastica ricavato dall’8 per mille, al quale i dirigenti scolastici possono chiedere di accedere per pagare in parte le spese dell’insegnante di sostegno.

Non sempre la gestione del Sostegno nelle Scuole Private Paritarie di gestione privata è semplice: l’insegnante di sostegno è un diritto anche nelle scuole paritarie, le quali hanno l’obbligo di garantire il sostegno agli alunni e studenti con disabilità. Sempre più spesso accade che i diritti sanciti dalla legge siano palesemente ignorati, vediamo cosa dice la normativa e di conseguenza i tribunali...

In diversi casi moltri tribunali hanno dato ragione ai diritti dei bambini disabili ad avere un insegnante di sostegno retribuito dallo Stato o dalla scuola paritaria stessa e NON dalla famiglia... I Tribunali hanno menzionato la Legge 62/00 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione) che affronta una serie di problemi circa il diritto degli alunni con disabilità a non essere discriminati rispetto ai compagni frequentanti le scuole statali e l’obbligo delle scuole paritarie a garantire l’integrazione scolastica; e la Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni)... in particolare:
  • l'Ordinanza 2122/13, emessa dal Tribunale Civile di Roma  ha stabilito che lo Stato è tenuto a pagare il sostegno anche nelle scuole paritarie o a rimborsarlo se da esse anticipato.
    Infatti, in base all’articolo 1, comma 4, lettera e, della citata Legge 62/00, la scuola paritaria è obbligata ad accettare alunni con disabilità, offrendo loro tutto quanto necessario per l’esercizio del loro diritto allo studio, adeguandosi a quanto previsto dalla Legge 104/92.
    Altrettanto interessante è poi il passaggio dell’Ordinanza concernente l’obbligo dello Stato di dover pagare il sostegno anche alle scuole paritarie.
    L’Ordinanza precisa infine che, qualora lo Stato non provveda immediatamente all’atto della richiesta al pagamento del sostegno, la scuola paritaria è comunque obbligata a fornirlo, fermo restando il suo diritto al rimborso dallo Stato di quanto ha dovuto anticipare. Ciò onde evitare che con il pagamento del sostegno a carico dell’alunno con disabilità ,questi venga discriminato rispetto ai compagni con disabilità delle scuole statali che per il sostegno non debbono pagare nulla.
Esistono inoltre dei precedenti in tal senso, sempre da parte del medesimo Tribunale, come l’Ordinanza del 17 dicembre 2002, che aveva riconosciuto sia «l’obbligo di una scuola non statale di accogliere una bambina con disabilità», sia «l’obbligo del Ministero e, conseguentemente, del Provveditorato di Roma di assumersi totalmente l’onere economico dell’insegnante di sostegno, rispettando così il diritto della persona portatrice di handicap all’educazione, all’integrazione sociale e alla partecipazione alla vita della comunità, nonché il diritto di crescere in un ambiente favorevole allo sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini».
Successivamente, la Sentenza 15389/08, espressa il 10 giugno 2008, aveva riconosciuto il diritto dell’Istituto Paritario delle Suore Marcelline al rimborso del costo sostenuto per l’insegnante per il sostegno. 

TRAINING COGNITIVO - BOLOGNA- è uno studio privato per che effettua diagnosi e trattamenti per bambini e adulti con difficoltà di apprendimento, linguaggio e comunicazione... il loro sito mette a disposizione alcuni strumenti molto utili da provare per la didattica!

"E' pronta la tavola" è un software online che permette la creazione delle tavole pitagoriche personalizzate, in base ai parametri da noi inseriti! Facile da usare inoltre è possibile stampare la tavola creata... utile per le operazioni e in genere per l'apprendimento della matematica! Ovviamente è uno strumento compensativo nato per i bambini con DSA ma come tutte le risorse è utilizzabile con tutti i bambini! CLICCA QUI PER PROVARE IL PROGRAMMA!

venerdì 2 gennaio 2015

Anche il blog BIANCO SUL NERO vi augura un buon 2015, sereno, gioioso e pieno di soddisfazioni!!! 

Se vi va potete SCARICARE GRATUITAMENTE il calendario 2015 del blog! E' semplice, simpatico... formato da una sola pagina che racchiude tutti i mesi dell'anno! Portatelo a scuola, oppure stampatelo per la vostra casa o studio. CLICCA QUI! :-)

martedì 23 dicembre 2014


Difficile trovare parole adatte per augurare buone feste. Natale è un giorno importante, forse per alcuni un giorno come tanti poichè magari ci si ritrova a combattere una lotta incessante e ricominciare tutto da capo ogni santo giorno... Di certo non possiamo arrenderci, non possiamo tralasciare ciò che più amiamo, che sia il proprio animale domestico, che siano i propri figli, che siano i propri genitori, ecc... che siano i propri valori! 

Quest'anno ho scelto una poesia di una "personcina" che nonostante non avesse beni materiali ha saputo donare più di quanto si possa pensare... ancora oggi le sue parole e le sue azioni sono fondamento anche di chi non ha Fede in Dio, c'è molto di più di un ode al Cristianesimo! Che Natale è se non si pensa un po' di più agli altri???  
A voi la lettura e la riflessione personale...


E’ Natale – Madre Teresa di Calcutta

E’ Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.
E’ Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.
E’ Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.
E’ Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
E’ Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
E’ Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.

A tutti voi i miei più sinceri di Buon Natale e serene feste!
Maestro Carmelo.

martedì 16 dicembre 2014

L'indennità di frequenza è accordata a bambini diabetici, scoliotici o con altre problematiche che richiedono una riabilitazione specifica. Quindi ha lo scopo di fornire un sostegno alle famiglie di minori invalidi che devono sostenere spese legate alla frequenza di una scuola, pubblica o privata, o di un centro specializzato per terapie o riabilitazione. Anche i DSA possono ottenere tale indennità...

Per i ragazzi con DSA, di solito, viene rilasciata dalla commissione una certificazione che NON è una invalidità, ma il riconoscimento "...di una difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età... "(art.2 legge 289/90). La commissione, dopo aver visionato la diagnosi dello specialista, emette un documento che per i minori si chiama INDENNITÀ DI FREQUENZA, e non INVALIDITÀ CIVILE. Inoltre, se non ci sono gli estremi per farlo (cioè nella maggior parte dei casi), non viene certificato uno stato di handicap e quindi non viene applicata la legge 104/92. 

Purtroppo, attualmente non esistono aiuti economici e finanziari per i ragazzi con DSA, eccetto che in alcune regioni. Tutti sappiamo bene i costi di un ciclo di logopedia o di altri cicli riabilitativi, senza contare i costi degli specialisti, del carburante, per non parlare del tempo che tutte queste cose comportano. 
L'indennità consiste in un assegno mensile di 251 € circa. Per la procedura per ottenerla clicca qui!

venerdì 5 dicembre 2014

Spesso alcuni eventi che segnano la nostra vita finiscono per divertare parte integrante di un'esistenza; la sofferenza e il dolore, causato non tanto da un disturbo come la dislessia ma dall'ignoranza della gente e dalla poca sensibilità empatica, può diventare forza per aiutarsi e aiutare gli altri! Così grazie anche a facebook, un trio di mamme coraggio combattono ogni giorno nei diversi gruppi e donano con passione il loro vissuto e le loro esperienze che oggi rappresentano un bagaglio fondamentale per garantire i diritti che a volte vengono negati. Monica Monaco, Anna Paris e Delia Triolo sono artefici insieme a gruppi numerosi di genitori e personale scolastico e non, che hanno aderito alle loro iniziative e creato nel tempo un vero portale d'aiuto aperto a chi ne ha bisogno! Gruppi fb come:
...rappresentano un riparo per molti genitori e non solo! In questi gruppi non si offre solo l'ascolto (che non è da sottovalutare) ma anche si propongono diverse strumentalità didattiche e normative per perseguire positivamente un percorso che non è così scontato e semplice!

Queste mamme non solo si attivano in questo grande social network, ma in questi ultimi mesi hanno arricchito il web con due risorse essenziali: due siti didattici utili per i DSA!!!
  • APPLICAZIONI DSA rappresenta un portale per raccogliere tutte le applicazioni o app e software vari, citati nei gruppi fb! Tali applicazioni racccolte sono utilissimi per i disturbi di apprendimento ma anche utilizzabili anche nel settore delle disabilità.


giovedì 4 dicembre 2014

La partecipazione obbligatoria ai corsi sulla sicurezza discende dall’art. 20, comma 2, lettera h), del D.Lgs. 81/2008, il quale afferma che il lavoratore ha l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”.
 
L'11 gennaio 2012 è stato pubblicato nella G.U. I' accordo Stato/Regioni del 21.12.2011 che disciplina la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti ai sensi dell'art. 37 del D.lgvo 81/2008.

Il corso obbligatorio sulla sicurezza sul lavoro è formato da due parti fondamentali:
  • la parte generale;
  • la parte specifica.
Tenendo conto che la scuola è classificata come a rischio medio, tutti i lavoratori (coordinatrice, docenti infanzia, educatrici nido, cuoche, ausiliarie ecc..) devono effettuare: un corso di "formazione generale" della durata di 4 ore un corso di "formazione specifica" della durata di 8 ore seguito da un corso di aggiornamento di 6 ore diluito in più incontri nell'arco di 5 anni.
 
I contenuti della "formazione generale" sono standardizzati e quindi ogni lavoratore una volta effettuato il corso di 4 ore ottiene un "credito formativo" che gli eviterà la ripetizione di corsi e nozioni anche con il cambiamento del lavoro. La formazione "specifica" potrà essere un titolo permanente, ma solo se il lavoratore sarà assunto nello stesso settore. 
Per valutare l'integrazione sarà opportuno prendere in esame ogni singola posizione.

QUINDI:
NON è necessario rifrequentare il corso, per quello che riguarda la parte GENERALE. Infatti tale formazione ha carattere PERMANENTE e può essere effettuata una sola volta.

Sulla parte di formazione SPECIFICA è invece necessario determinare se è ancora valida. Infatti non deve essere più vecchia di 5 anni. In caso contrario deve essere svolta attraverso un breve corso della durata di 4 ore che verrà tenuto in aula da docenti certificati.

Sono da considerarsi validi tutti i corsi di formazione svolti, prima dell’11 Gennaio 2012, nei confronti dei lavoratori e dei preposti, anche se la loro durata è stata inferiore al numero di ore attualmente previsto. 
Vi è comunque un obbligo di “aggiornamento”, con durata minima di 6 ore, per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo (lo stesso obbligo deve essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo). 

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